STATUTO CAR HI-FI EUROPA
Art. 1. – E’ costituita l’Associazione CAR HI-FI EUROPA, una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma dagli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, dal Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. – L’Associazione CAR HI-FI EUROPA persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura musicale e riprodotta attraverso appositi apparecchi elettronici nel mondo giovanile e non;
- diffondere la cultura della modifica di un veicolo a ruote rispetto agli standard produttivi di serie al fine di adeguarlo ai propri gusti o alle proprie specifiche esigenze
- ampliare la conoscenza della cultura musicale e delle modifiche dei veicoli a motore e non;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori e insegnanti nella musica riprodotta, negli apparecchi atti a riprodurre la musica e nella modifica di un veicolo a ruote rispetto agli standard produttivi di serie affinché sappiano trasmettere questa passione come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
Art. 3. – L’associazione CAR HI-FI EUROPA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione, riproduzione di musica, corsi di musica e manifestazioni al chiuso e all’aperto;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, corsi di perfezionamento in tecnica musicale, tecnica di installazione e riparazione di apparecchi audio attraverso diverse tecniche in ambiente casalingo, automobilistico, ecc, tecnica di installazione e riparazione tuning nelle autovetture, motociclette, ecc, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- attività promozionali: compact disc, musica autoprodotta, vestiario con nome dell’associazione, poster, ecc
Art.3bis. – L’associazione CAR HI-FI EUROPA per il raggiungimento dei suoi fini potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci ordinari e associati proficue opportunità e facilitazioni.
Art. 4. – L’associazione CAR HI-FI EUROPA è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- Soci comuni: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’assemblea dei soci ordinari;
- Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali a meno sia diversamente deliberato dall’assemblea stessa.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dall’assemblea.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta (30) giorni, al collegio dei probiviri.
Art. 6. – Tutti i soci, all’atto della sottoscrizioni, dichiarano:
di voler partecipare alla vita associativa e di accettare senza riserve lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’associazione, l’eventuale regolamento interno e carta deontologica, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
I principali doveri dei soci figurano:
- il rispetto dello statuto e dei regolamenti
- l’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali
- il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita
- il rispetto delle finalità dell’associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali
- l’utilizzo corretto delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall’associazione.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta (30) giorni al Collegio dei probiviri.
L’associato può sempre presentare, in qualsiasi momento, le dimissioni dall’associazione, comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo. L’associato che si dimette, per qualsiasi motivo, non può mai chiedere la restituzione della quota associativa o delle altre somme versate all’associazione per la partecipazione alle attività.
Art. 7. – Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I soci ordinari minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione nella sede dell’Associazione e tramite i mezzi telematici atti a raggiungere tutti i soci ordinari che ne confermi la ricezione al Segretario.
Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall’assemblea e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alla finalità istituzionale, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare reddito complessivo.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici (15) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato e inviato tramite i mezzi telematici atti a raggiungere tutti i soci ordinari che dovranno confermare la ricezione al Segretario.
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea dei soci ordinari;
- il Consiglio direttivo, di cui fa parte il Presidente responsabile Coordinatore, il Segretario e il Tesoriere;
- il Collegio dei probiviri/revisori in numero di tre (3);
Art. 11. – L’assemblea dei soci ordinario è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione dove viene deliberata la politica annuale e il budget cui il Consiglio Direttivo devono attenersi ed è composta da tutti i soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o la carica ricoperta. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria e sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale con indicati i soci ordinari presenti e non e che controfirmeranno il verbale stesso.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e tramite i mezzi telematici atti a raggiungere tutti i soci ordinari che dovranno confermare la ricezione al Segretario.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale e tramite i mezzi telematici atti a raggiungere tutti i soci ordinari che dovranno confermare la ricezione al Segretario.
Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da tre (3) membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due (2) anni non rieleggibili prima di un mandato. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione CAR HI-FI EUROPA. Si riunisce in media due volte all’anno ed è convocato da:
- Presidente responsabile coordinatore;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci ordinari.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
- deliberare l’espulsione di un socio sostenitore con una maggioranza di 2/3 in caso di richiesta da parte di un socio ordinario per il non rispetto della Carta Deontologica (art.18). È ammesso appello, entro trenta (30) giorni al collegio dei probiviri.
Art. 15. – Il Presidente responsabile coordinatore dura in carica due (2) anni, non rieleggibile prima di un mandato ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione dell’Assemblea dei Soci Ordinari.
Art. 16. – Il Collegio dei probiviri/revisori è composto da tre (3) soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo o di cariche dettate dal regolamento operativo se specificato. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione dei soci. Dura in carica due (2) anni.
Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria di soci ordinari. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18 – L’Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le attività operative ordinarie dell’Associazione e di una Carta Deontologica, annualmente revisionate e votate dall’Assemblea
Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci ordinari compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in maniera.